Notifica dell’ordine di esecuzione al difensore, cosa sapere

In tema di esecuzione penale, può essere utile approfondire l’argomento della notifica dell’ordine di esecuzione penale

L’ordine di esecuzione deve contenere tutti i dati riportati nell’estratto della sentenza:

  1. le generalità del condannato e ogni altro elemento necessario per la sua identificazione,
  2.  le imputazioni e il dispositivo del provvedimento,
  3.  le disposizioni necessarie all’esecuzione.

Cosa dice la legge sulla notifica dell’ordine di esecuzione penale?

Come stabilito dalla Suprema Corte, è Nulla la notifica dell’ordine di esecuzione eseguita solamente al difensore d’ufficio. Il massimo organo giudicante ha specificato che i provvedimenti di esecuzione devono essere notificati sia al condannato che al difensore nominato dall’interessato per la fase di esecuzione.

La notifica dell’ordine di esecuzione della carcerazione deve essere seguita anche nei confronti del difensore di fiducia per la fase di cognizione, qualora il condannato non gli abbia, nel frattempo, revocato il mandato difensivo (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 12905/18; depositata il 20 marzo)

Cosa sapere sull’ordine di esecuzione?

Sull’ordine di esecuzione, dopo la famosa pronuncia della Corte Costituzionale n. 41/2018 – che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 656, comma 5, c.p.p. nella parte in cui non consente la sospensione dell’esecuzione per le pene non superiori a 4 anni di detenzione – è ancor più legittimo affermare che, al pari dei provvedimenti emessi dal PM nella fase esecutiva, non avendo essi contenuto decisorio e attitudine a definire il rapporto processuale, gli stessi non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, promanando da un organo le cui funzioni sono eminentemente di carattere esecutivo e amministrativo.

Cosa fare in caso di vizio o errore del PM?

Se un ordine di esecuzione contiene un vizio o un errore del PM in danno del condannato, quest’ultimo può chiedere, per mezzo del suo difensore, la correzione allo stesso PM, ovvero promuovere incidente di esecuzione per ottenere una pronuncia ablativa o modificativa dello stesso dal competente Giudice dell’esecuzione penale.

Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e non soggiace al principio devolutivo: sussiste, allora, il dovere del Giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dall’istante, seppur solo con memoria, in corso di procedimento: fatta salva la necessità che, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio, sia garantito alla Pubblica Accusa il termine di legge per controdedurre. 

Il limite all’esercizio di tale potere/dovere, da parte del PM o del Giudice dell’esecuzione, è costituito dall’esaurimento del rapporto esecutivo: quando la pena sia già stata del tutto espiata ovvero dal pronunciamento della Magistratura di Sorveglianza sul regime di esecuzione della pena.

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