Nullità dell’ordine di esecuzione penale: di cosa si tratta

Il P.M. competente ha il dovere di emettere l’ordine di esecuzione nei confronti del condannato con sentenza definitiva (passata in giudicato), indicando gli sviluppi del procedimento a seconda se il condannato sia libero o detenuto, e curare l’esecuzione dei provvedimenti.

L’ordine di esecuzione

L’ordine di esecuzione deve essere notificato sia al condannato ancora libero sia al condannato già detenuto per altra causa o ragione.

L’ordine di esecuzione deve essere notificato a pena di nullità:

  • al difensore di fiducia; oppure
  • nel caso in cui il condannato non abbia nominato un difensore di fiducia per la fase esecutiva, va notificato all’avvocato che ha difeso il condannato nella fase di cognizione (primo e/o secondo grado); oppure
  • quando non siano noti i primi due o l’avvocato nominato abbia rinunciato al mandato o sia stata revocata la nomina, va notificato all’avvocato previamente nominato d’ufficio dal PM, individuato nella lista dei difensori d’ufficio dell’Albo degli Avvocati presso il Tribunale circondariale competente per l’Ufficio Esecuzioni Penali procedente.

La funzione del difensore

La funzione del difensore nella fase di cognizione continua a esplicarsi anche in relazione alla fase esecutiva, sempre che il condannato non abbia appositamente nominato un difensore per quest’ultima fase processuale (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 39894/17; depositata il 4 settembre).

La notifica dell’ordine di esecuzione

In base all’art. 656, comma 5, c.p.p. (Esecuzione delle pene detentive), i provvedimenti di esecuzione devono essere notificati sia al condannato che al difensore da questi nominato per la fase di esecuzione

La notifica dell’ordine di esecuzione della carcerazione deve essere eseguita nei confronti del difensore di fiducia per la fase di cognizione, qualora l’interessato non lo abbia, nel frattempo, revocato (Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 12905/18; depositata il 20 marzo).

La legge in merito è molto chiara: la notifica dell’ordine di esecuzione va effettuata in favore dell’avvocato della fase esecutiva. 

In mancanza di un espresso conferimento del mandato nella fase esecutiva, va notificato all’avvocato che ha assisto il ricorrente durante la fase di cognizione. 

La notifica dell’ordine di esecuzione è considerata, altresì, correttamente effettuata al difensore d’ufficio nominato dal Pubblico Ministero per la fase esecutiva.

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