Concessione dei benefici penitenziari per detenuti

Concessione dei benefici penitenziari per detenuti: cosa cambia

In questo articolo andiamo ad approfondire le novità presentati dal Governo Meloni sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti di detenuti o internati che non collaborano con la Giustizia. Vediamo insieme la sintesi delle modifiche apportate dal Senato agli artt. 1-3 del decreto legge del 31 ottobre 2022 n.162 (che verranno confermate dalla Camera, così diventando legge dello Stato entro il 30 dicembre 2022).

Il percorso della Corte Costituzionale

Con l’ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale aveva sottolineato l’incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al Parlamento il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Il 10 maggio 2022 la Corte rinviò all’udienza pubblica dell’8 novembre 2022 la discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente sollecitando il Parlamento a provvedere, affermando che «Permangono inalterate le ragioni che hanno indotto questa Corte a sollecitare l’intervento del legislatore, al quale compete, in prima battuta, una complessiva e ponderata disciplina della materia, alla luce dei rilievi svolti nell’ordinanza n. 97 del 2021 […] Proprio in considerazione dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge appare necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori».

Il decreto legge del 31 ottobre 2022, n. 162, artt. 1-3

L’8 novembre 2022, la Corte costituzionale ha nuovamente esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Cassazione, sulla disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo. Con l’ordinanza n. 227 del 2022, la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge (d’ora innanzi, per brevità, denominato DL) 31 ottobre 2022, n. 162.

Nell’ordinanza la Corte precisa che le modifiche introdotte con il DL 162/2022 incidono “immediatamente sul nucleo essenziale delle questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione” e che “spetta, pertanto, al giudice rimettente valutare la portata applicativa dello ius superveniens nel giudizio a quo, anche all’esito del procedimento di conversione del decreto-legge”.

Il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 – meglio noto come il primo decreto-legge del nuovo Governo Meloni – nella sua formulazione originaria recava misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della riforma del processo penale (meglio conosciuta come “Riforma Cartabia”), unitamente ad altre materia.

Nel corso dell’esame in Senato del disegno di legge di conversione del DL 162/2022 sono state introdotte nuove disposizioni nel testo del provvedimento. Gli articoli da 1 a 3 del decreto legge 162/2022 intervengono sul tema dell’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l’accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, legge sull’ordinamento penitenziario).

Il nuovo articolo 1 del DL 162/2022

L’art. 1 del DL 162/2022, modificato nel corso dell’esame da parte del Senato, interviene sull’Ordinamento penitenziario (OP) in tema di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l’accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all’art. 4-bis OP, legge n. 354 del 1975).

A tal fine, l’art. 1:
– esclude dal novero dei reati ostativi i delitti contro la pubblica amministrazione;
– estende il regime differenziato per l’accesso ai benefici anche ai reati non ostativi, ma che siano caratterizzati da nesso teleologico con tali reati;
– trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo;
– sostituisce la disciplina della collaborazione impossibile o irrilevante con una nuova regolamentazione dell’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione,
applicabile a tutti i detenuti ed internati che non collaborano con la giustizia;
– prevede l’ampliamento delle fonti di conoscenza cui la magistratura di sorveglianza deve ricorrere e la modifica del relativo procedimento, nonché l’onere in capo al detenuto di fornire elementi di
prova contraria in caso di indizi, emergenti dall’istruttoria, dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di loro ripristino.

Il nuovo articolo 2 del DL 162/2022

L’art. 2 del DL 162/2022 interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale (comma 2 dell’art. 2 del DL 152/1991) con riguardo alle condizioni di accesso all’istituto da parte dei condannati all’ergastolo per i c.d. reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell’art. 4-bis OP.

In particolare si prevede:

l’innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all’ergastolo, in luogo dei precedenti ventisei) per l’accesso alla liberazione condizionale del detenuto per reati ostativi non collaborante,
l’allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque) in caso di condanna all’ergastolo.
Sono state, inoltre, apportate modifiche alla disciplina dell’effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti.

Il nuovo articolo 3 del DL 162/2022

L’art. 3 del DL 162/2022 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati “ostativi” commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale.

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